Art. 3.

      1. Al fine di migliorare le modalità di cura delle patologie di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le aziende sanitarie locali, oltre ai centri per la sorveglianza degli anticoagulati, ove esistenti, provvedono alla istituzione di altri centri per la sorveglianza secondo parametri che tengono conto della densità della popolazione e delle caratteristiche geo-morfologiche e socio-economiche delle zone di residenza e

 

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dell'incidenza delle malattie che comportano trombofilie richiedenti terapia anticoagulante nell'ambito regionale o provinciale.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le aziende sanitarie locali, predispongono interventi per il riconoscimento e l'istituzionalizzazione dei centri per la sorveglianza degli anticoagulati nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico con l'integrazione di competenze cliniche e di laboratorio.